Istituto di Istruzione Superiore
di Lonigo
CON ALLEGATI
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (con modifica C.d.I del 22-11-2008)
REGOLAMENTO VIAGGI
REGOLAMENTO BIBLIOTECA
TITOLO 1°
LA COMUNITA’ SCOLASTICA
Art.1.1- L'Istituto di Istruzione Superiore di Lonigo, composto dalle sezioni associate I.T.C. e I.P.S.I.A, costituisce una comunità composta da studenti, docenti, personale amministrativo -tecnico- ausiliario e genitori; tutti i membri della comunità hanno pari dignità e sono investiti, ognuno nel proprio ruolo, di uguale responsabilità per il corretto funzionamento della istituzione scolastica ed il raggiungimento dei fini di cui all'articolo seguente.
Art. 1.2 - La comunità scolastica dell'Istituto di Istruzione Superiore di Lonigo opera affinché si raggiungano i seguenti obiettivi/fini:
1. l’attuazione del diritto allo studio, da realizzarsi attraverso lo sviluppo delle capacità critiche ed intellettuali dell'alunno, promuovendo le più idonee iniziative atte ad eliminare tutti gli ostacoli di qualsivoglia natura e a favorire l'uguaglianza come sancito dall'art. 3 2° co. Cost.;
2. la formazione culturale, morale, civile, socio-politica dell'alunno, nel pieno sviluppo delle norme sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana;
3. l'attuazione del diritto-dovere degli insegnanti all'aggiornamento e al perfezionamento culturale e professionale;
4. l'attuazione di iniziative volte allo sviluppo dello spirito di collaborazione tra le varie componenti all'interno della scuola;
TITOLO 2°
COMPONENTI DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI LONIGO
Art. 2.1- I membri di ciascuna componente godono della libertà di opinione, di espressione, di associazione e di riunione, nell'ambito delle norme vigenti e delle disposizioni del presente regolamento; tutta la comunità scolastica garantisce l'esercizio di dette libertà. Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione. Devono quindi essere poste nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente le proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali.
Art. 2.2 - GLI STUDENTI
Tutti gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore di Lonigo hanno uguale diritto allo studio, come previsto dalla Costituzione. Nei loro rapporti reciproci e con gli altri membri della comunità hanno il diritto dovere a uguale rispetto e trattamento. E' diritto degli studenti ricevere una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità di idee, in linea con gli obiettivi didattici anche di carattere pluridisciplinare, finalizzati alla formazione integrale dell'alunno. Hanno diritto inoltre ad un insegnamento costantemente aggiornato, aperto al dibattito ed alla collaborazione, rispettoso della coscienza morale e critica di ciascuno, rispettoso, inoltre, della criticità della cultura, della pluralità delle opinioni e della libertà di espressione. Gli studenti hanno altresì il diritto di utilizzare i locali e le attrezzature in modo consono e senza arrecare danno. Tutti gli studenti hanno pieno diritto ad usare, nello svolgimento delle attività scolastiche, le attrezzature didattiche della scuola, secondo quanto previsto da successive disposizioni del presente regolamento. Gli studenti hanno il diritto-dovere di partecipare con l'impegno alle lezioni ed alle altre attività proposte nell'Istituto, attraverso l'uso dei vari strumenti, che il presente regolamento mette a loro disposizione. Gli alunni devono frequentare le lezioni con un abbigliamento consono, in particolare durante le ore di educazione fisica, fermo restando il principio di libertà di ciascuno, sono invitati a non utilizzare piercing, borchie e altro, che agganciandosi, potrebbero arrecare loro lacerazioni ed altro. Il mancato rispetto della presente norma solleva da ogni responsabilità i Docenti di educazione fisica in caso di incidente. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, salvo le eccezioni previste dalle norme vigenti. Gli studenti non possono fare uso di alimenti durante le ore di lezione in classe, ma solo durante l'intervallo, devono provvedere a fare la raccolta differenziata nonché evitare di lasciare la classe sporca e in disordine.
Art. 2.3 - I DOCENTI
I Docenti svolgono l'attività didattica ed educativa e adempiono agli obblighi connessi con la loro funzione, in conformità alle leggi che li riguardano, avendo garantita la libertà di insegnamento, nel rispetto della Costituzione nonché dell'evoluzione della personalità dell'alunno, allo scopo di promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni culturali e ideali il pieno sviluppo e la formazione critica dello stesso. All'inizio dell'anno scolastico ogni Docente predispone il piano di lavoro riguardante l'intero anno scolastico, secondo un'articolazione in quadrimestri in base alla votazione espressa in sede di Collegio Docenti, lo discute in sede di dipartimento e di consiglio di classe, anche ai fini del coordinamento con altre aree. Per garantire il diritto ad una equa valutazione, il docente é tenuto a programmare almeno un minimo di due verifiche complessive per le materie orali e tre per lo scritto e a renderne espliciti i criteri di valutazione e l'esito. Le valutazioni non possono essere usate come strumento punitivo nei confronti dello studente. Una copia del piano di lavoro approvato deve rimanere depositata presso la segreteria a disposizione di qualunque membro della comunità scolastica che voglia prenderne visione. In sede di programmazione in Consiglio di classe i Docenti discuteranno riguardo al limite massimo giornaliero e i tempi di somministrazione delle prove di verifica, onde evitare eccessivi carichi di lavoro da parte degli alunni. Gli incontri con i genitori, regolamentati con le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti e secondo il calendario contenuto nel POF e nel rispetto della legislazione vigente, vengono programmati per tutto l'anno entro il mese di novembre.
Art. 2.4 - IL PERSONALE AMMINISTRATIVO – TECNICO - AUSILIARIO (ATA)
II personale amministrativo, tecnico e ausiliario assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività dell'Istituto, in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale Docente. Tali funzioni sono coordinate dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area e dal profilo di appartenenza e dagli incarichi di natura organizzativa e specifici previsti annualmente dal Piano del lavoro, proposto dal D.S.G.A. e adottato dal Dirigente. Il piano di lavoro del personale A.T.A. viene pubblicizzato mediante affissione all'Albo dell'Istituto. In particolare:
1.Il D.S.G.A. sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze. È funzionario delegato, Ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Il personale dell'Istituto, per quanto attiene all'ambito di competenza sopra descritto, può fare riferimento direttamente al D.S.G.A.
2. L'Assistente Amministrativo ha autonomia operativa e responsabilità diretta nell'ambito del comparto assegnato. Può, quindi, attuare modalità metodologiche e organizzative personali, purché finalizzate ad una maggiore efficacia ed efficienza del servizio assegnatole.
3.L'Assistente Tecnico è preposto alla conduzione tecnica dei laboratori e degli spazi assegnati, garantendone l'efficienza e la funzionalità. Garantisce, altresì, il supporto tecnico alle attività didattiche secondo l'orario predisposto annualmente.
4.Il personale ausiliario è addetto ai servizi dell'Istituto e, nell'ambito del reparto assegnato, esegue, con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli allievi, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo in collaborazione con gli insegnanti, e del pubblico con attenzione alla presenza di estranei nell'Istituto. Il personale ausiliario è tenuto ad avvisare la Dirigenza quando:
a) le classi restano senza Docenti;
b) si verificano incidenti o casi di malore sia agli allievi che ai Docenti;
d) vengono ravvisati comportamenti non corretti e/o non consoni al luogo. Il personale ausiliario non può essere impegnato per compiti non previsti dal proprio profilo professionale.
e) siano provocati danni all'edificio, alle suppellettili e ai beni della
scuola;
Art. 2.5. -1 GENITORI
TITOLO 3°
ORGANI COLLEGIALI
Art. 3.1 - Gli Organi Collegiali operanti nell'Istituto Istruzione Superiore di Lonigo sono:
A) Consiglio d'Istituto;
B) Giunta Esecutiva;
C) Consiglio di Classe;
D) Collegio dei Docenti;
E) Commissione Elettorale.
Inoltre, se costituiti:
F) Comitato degli Studenti;
G) Comitato dei Genitori;
ed eventuali altre commissioni costituite dai precedenti Organi Collegiali, per un migliore funzionamento della scuola.
Per le norme relative alla composizione e al funzionamento dei predetti organi si rinvia alle disposizioni in materia (art. 5-11 D. L.vo 16.4.1994 n. 297 e successive modifiche).
Art. 3.2 - Gli Organi Collegiali vengono convocati mediante avviso contenente l'ordine del giorno consegnato ai singoli membri ed affisso all'albo. Pur potendo ciascun organo fissarsi proprie scadenze, vale per tutti la regola che l'avviso sia consegnato almeno 5 giorni prima delle riunioni ordinarie, fatte salve le eventuali necessità di aggiornamento o sedute urgenti; in ogni caso l'affissione all'albo dell'avviso costituisce adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale. Dal momento in cui viene inviato l'avviso, in segreteria deve essere depositato ogni materiale a cui l'O.d.G. faccia riferimento, in modo che i componenti degli Organi Collegiali possano prendere visione. L'ordine del giorno deve indicare il termine entro il quale effettuare gli adempimenti connessi (candidature, consegna di materiale a cui l'O.d.G. ecc.).
Di ogni riunione si redige verbale, firmato dal presidente e dal segretario previa lettura e approvazione, secondo le modalità che ciascun organo decide e, comunque, in conformità alla normativa vigente. Le delibere del Consiglio d'Istituto sono affisse all'albo entro otto (8) giorni dall'approvazione.
Art.3.3 - COLLEGIO DOCENTI
La convocazione del Collegio Docenti è opera del Dirigente scolastico, oppure di un terzo dei suoi componenti quando ne facciano richiesta. Di ogni seduta viene steso un verbale, copia del quale è a disposizione in sala insegnanti. Il verbale contiene: una sintesi del dibattito, il testo completo delle proposte e l'esito numerico delle votazioni. Ciascun membro del Collegio può chiedere l'intera verbalizzazione di un suo intervento, il cui testo dovrà in tal caso essere presentato per iscritto. Al verbale vanno allegati gli oggetti sottoposti all'attenzione del Collegio e tutta la documentazione. Nella seduta successiva il verbale è sottoposto all'approvazione del Collegio. Eventuali emendamenti vanno indicati nel nuovo verbale. Il collegio può deliberare solo se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri. Le delibere del collegio sono adottate a maggioranza dei componenti che partecipano alla votazione. I componenti che si assentano dall'aula al momento della votazione e quelli che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta ma non nel numero dei votanti. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, avvengono invece a voto segreto se si tratta di persone , o ogni qual volta venga fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti. Terminate le votazioni il Presidente ne dichiara l'esito. In caso di parità la proposta si intende non approvata. Nessuna proposta può essere discussa dal collegio se non all’ordine del giorno, salvo che tutti i docenti presenti diano il loro assenso a discuterla in quella sede.
Art. 3.4 - CONSIGLI DI CLASSE
I Consigli di classe previsti dal D.L.vo 16 aprile 1994, n°297, costituiscono un momento importante di confronto tra le varie componenti la comunità scolastica: studenti, Docenti, genitori. I consigli di classe sono convocati dal Dirigente, o di sua iniziativa o su richiesta motivata della maggioranza di una componente, ogni qualvolta se ne verifichi l'opportunità o, in ogni caso, almeno quattro volte l'anno. Ai consigli di classe, partecipano gli insegnanti della classe e i rappresentanti degli studenti e dei genitori, sono aperti a tutte le componenti del consiglio con libertà di parola. Alcune riunioni possono essere riservate ai soli Docenti e studenti o ai soli Docenti. I consigli di classe sono presieduti dal Dirigente o dal Docente coordinatore di classe oppure da altro Docente delegato dal Dirigente stesso, in assenza del coordinatore.
Art. 3.5 - NORME COMUNI ALLE VARIE COMMISSIONI
I membri delle commissioni, ad eccezione del Dirigente e del Docente che presiede il Coordinamento per la palestra e attività sportive, sono eletti dalle rispettive assemblee entro il 30° giorno dall'inizio delle lezioni e, a seconda dei casi, designati dal C. d'I. e/o direttamente dalla Dirigenza. La composizione delle commissioni sarà portata a conoscenza di tutta la comunità scolastica. Ogni commissione è presieduta dal Dirigente, se ne fa parte, o da un suo membro eletto in seno alla medesima. I membri delle commissioni conservano l'incarico, salvo che cessino di appartenere alla comunità scolastica, sino al rinnovo della commissione. In casi di decadenza o di dimissioni, il C. d'I. o il Dirigente a seconda delle competenze provvede alle surroghe necessarie. Le riunioni delle commissioni sono indette dai rispettivi presidenti secondo le modalità previste dall'articolo 9, oppure si possono autoconvocare su richiesta con notifica alla dirigenza. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, con le regole di cui all'art. 3.3. Possono essere tenute riunioni congiunte delle varie commissioni. Alle riunioni delle commissioni possono partecipare con diritto di parola i membri della comunità scolastica che lo desiderano.
TITOLO 4°
ASSEMBLEE
Art. 4.1 - Le assemblee degli studenti e dei genitori sono regolamentate dagli art. 12 - 13 -14 -15 del D. Lvo 16 aprile 1994 n°297. In particolare:
1. le assemblee studentesche possono essere di classe o d'Istituto;
2. le assemblee d'istituto possono svolgersi a livello unitario o per singole sezioni associate;
3. è consentito lo svolgimento di un'assemblea d'Istituto e di classe al mese: la prima della durata di tutte le ore di una giornata e la seconda di due ore;
4. l'assemblea d'Istituto può svolgersi anche in orario pomeridiano, compatibilmente con la disponibilità dei locali;
5. non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni;
6. la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto, che può delegare a tal fine il Capo d'Istituto;
7. la sede di convocazione e l'ordine del giorno devono essere presentati agli organi competenti almeno 5 giorni prima del suo svolgimento; nel caso in cui la sede sia esterna all'edificio scolastico il trasferimento dovrà avvenire previo accompagnamento dei Docenti dell'ora;
8. all'assemblea d'Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, i Docenti che lo desiderano;
9. l'Assemblea d'Istituto deve darsi un proprio regolamento, che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.
10.a richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
Art. 4.2 - L'assemblea del personale ATA può essere richiesta al Dirigente, dai rappresentanti del personale ATA in Consiglio d'Istituto o da 3 componenti del personale stesso.
TITOLO 5°
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO
Art. 5.1 - FORMAZIONE DELLE CLASSI
Al Dirigente Scolastico spetta il compito di procedere alla formazione delle classi sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto e le proposte fornite dal Collegio Docenti. Ai relativi adempimenti provvede, immediatamente dopo la scadenza del termine fissato per le iscrizioni degli alunni, il Dirigente, eventualmente assistito da una commissione presieduta dal Dirigente stesso e nominata dal C.d'I.. Delle relative operazioni viene redatto apposito verbale da affiggersi all'albo dell'Istituto, unitamente agli elenchi delle classi formate. Eventuali reclami, proposti entro la prima settimana dall'inizio effettivo delle lezioni, contro le decisioni della commissione, saranno esaminate dal C. d'I. entro gli 8 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dei reclami e le decisioni devono essere immediatamente portate a conoscenza dei ricorrenti, per iscritto, a cura della segreteria della scuola.
Art. 5.2 - ORARIO LEZIONI - INGRESSO - USCITA - INTERVALLO –ASSISTENZA
L'orario delle lezioni è fissato dal Dirigente su proposta del Collegio dei Docenti e sulla base dei criteri stabiliti dal C. d'I. (art. 396 comma 2 lett.d D. L.vo n° 297/94). Esso deve restare affisso all'albo dell'Istituto per l'intera durata dell'anno scolastico assieme al calendario scolastico. Il C. d' I. fissa l'orario di inizio delle lezioni e di termine delle stesse, nonché la scansione oraria, previo parere consultivo e non vincolante del Collegio Docenti, sull'aspetto didattico. Gli alunni hanno accesso all'edificio scolastico, all'inizio delle lezioni, dal corridoio del piano terra, dall'entrata dei porticati di destra e di sinistra per la sezione ITC. Per gli alunni della sezione IPSIA, l’entrata è prevista dall’unica porta centrale per la sede in via Scortegagna, dal cancello per il Patronato e per la sede in piazza Garibaldi. L'entrata in classe avverrà 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e il Docente della prima ora dovrà essere in classe come previsto dall'art. 27 punto 5 CCNL 2002/05. Gli alunni non possono introdurre nell'edificio scolastico oggetti o materiali atti a turbare il regolare svolgimento delle lezioni (iPod, registratori, Mp3, taglierini, riviste varie……) in particolare è vietato l'uso dei cellulari in classe durante le lezioni.
Per motivate esigenze di trasporto il Dirigente scolastico consentirà l'ingresso posticipato degli alunni interessati.
La distribuzione di materiale propagandistico, autorizzato dal Dirigente Scolastico, avverrà sulla soglia o all'esterno dell'edificio scolastico durante l'ingresso degli alunni. Terminato l'ingresso degli alunni, è vietata la distribuzione dei volantini o di altro materiale propagandistico all'interno dell'edificio. Non è consentito l'ingresso e l'accesso ai locali della scuola a persone estranee non autorizzate dalla Dirigenza, salvo che debbano conferire con il Dirigente, con la segreteria o con i Docenti durante l'orario di ricevimento. Il personale ausiliario, relativamente alle aule di competenza, è tenuto a segnalare tempestivamente alla Dirigente eventuali ritardi o assenze del personale Docente, già dai cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, e in tale situazione potrà assolvere eccezionalmente anche a compiti di sorveglianza. Il Dirigente incarica i propri delegati di provvedere tempestivamente alle sostituzioni dei Docenti assenti. Nella formulazione dell’orario dei docenti dovranno essere ridotti al minimo gli spostamenti tra una sede e l’altra, in modo da evitare che la classe rimanga temporaneamente scoperta.
Gli spostamenti dalle aule di lezione alle aule speciali o alla palestra devono avvenire sollecitamente senza soste o ritardi nei corridoi. Di norma non è consentito agli alunni uscire dalla classe durante i cambi di insegnante. E' fatto divieto agli alunni, durante le lezioni, di abbandonare ingiustificatamente il plesso scolastico. Gli alunni devono obbligatoriamente uscire dall'aula durante l'intervallo. Il Dirigente, sentito il parere del Collegio Docenti, regolamenterà la sorveglianza all'ingresso e all'uscita degli alunni e fisserà un turno di sorveglianza durante l'intervallo. Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle varie componenti della scuola:
1. al rispetto ed alla pulizia dei locali;
2. al divieto di fumare all'interno dei locali della scuola e nei luoghi all’aperto durante le ore di lezione, ai sensi della L.584 del 11/11/75, della D.P.C.M. 14/12/95 e successive modifiche e integrazioni. L'accertamento dell'infrazione é demandata a persona designata dal Collegio Docenti all'inizio dell'anno scolastico.
Art. 5.3 - RITARDI - ASSENZE - ASTENSIONI COLLETTIVE - PERMESSI DI USCITA - DISCIPLINA
1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile.
2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di classe. Gli alunni maggiorenni hanno diritto alla auto giustificazione delle assenze. I minori devono presentare la giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
3. I ritardi verranno annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati dai genitori il giorno successivo tramite il libretto.
4. Gli alunni devono portare quotidianamente il libretto scolastico che è il mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione.
5. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l'apposito libretto e devono essere presentate al rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione all'insegnante che provvedere a controfirmare e a prendere nota sul registro. Se l'assenza dovuta a malattia supera i cinque giorni occorre presentare una certificazione medica. L'alunno che non giustifichi la sua assenza entro 3 giorni, se minore, dovrà essere accompagnato da uno dei genitori e da chi ne fa le veci; se maggiorenne dovrà giustificare direttamente al Dirigente Scolastico. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie anche degli alunni maggiorenni.
6. Quando le richieste di uscite anticipate o di ingressi ritardati sono numerose, il Consiglio di Classe informerà per iscritto la famiglia.
7. In caso di astensione collettiva delle lezioni, gli alunni devono presentare una dichiarazione da parte dei genitori di essere a conoscenza dell'assenza ingiustificata del figlio, fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico e degli organi collegiali previste dalla vigente normativa in materia. Gli alunni presenti comunque non devono essere privati del loro diritto a regolari lezioni, ne devono in alcun modo risentire della particolare circostanza.
8. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc..
9. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità.
10. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.
11.Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza anche verbale e psicologica, che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno della scuola che fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri.
12.In base alla vigente legislazione è vietato fumare e consumare alcolici all'interno dell'istituto, compresi i cortili. All’inizio dell’anno scolastico, con apposito comunicato, il Dirigente Scolastico informerà alunni e famiglie dell’ambito di applicazione del divieto e delle sanzioni applicabili in caso di trasgressione.
13. Nelle aule e nel cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente.
14. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi degli alunni o le classi che non rispettano queste regole.
15.Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; durante le ore di lezione sorvegliano corridoi e servizi.
16. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Educazione Fisica dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia su modulo A.S.L. Per la pratica dell'attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai Giochi della Gioventù e per l'iscrizione ai corsi di nuoto e per le altre attività sportive, dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute.
17.Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti.
18. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola dovranno risarcire i danni.
23. Gli allievi non dovranno mai accedere alla sala insegnanti, senza autorizzazione
24. L'alunno deve giustificare l'assenza e, se questa è superiore a cinque giorni, deve presentare il certificato medico. Se dopo un giorno dal rientro continua ad essere sprovvisto di giustificazione, l'allievo sarà segnalato al Dirigente scolastico per opportuni provvedimenti disciplinari.
Art. 5.4 DIRITTO DI TRASPARENZA NELLA DIDATTICA
L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il coordinatore del C.d.C. si farà carico di illustrare alla classe il POF e recepirà osservazioni e suggerimenti che verranno posti all'analisi e alla discussione del consiglio di classe.
I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione.
La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell'intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento.
Art. .5.5 - AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLE ASTENSIONI COLLETTIVE
Tutti gli alunni hanno l'obbligo di informare gli studenti del comitato studentesco, dei problemi per i quali hanno intenzione di chiedere l'astensione collettiva dalle lezioni. I rappresentanti degli studenti si riuniranno in assemblea per discutere i problemi riscontrati. Se i problemi riguardano direttamente la scuola devono informare subito il Dirigente Scolastico che, nel limite del possibile, cercherà di risolvere le richieste. Se la questione è quella di poter partecipare a dimostrazioni di carattere sociale, devono comunque seguire la procedura sotto indicata. Dopo la decisione di attuare l'astensione collettiva dalle lezioni, gli alunni devono informare i rappresentanti di classe che raccoglieranno le adesioni. Il comitato studentesco procederà ad organizzare l'astensione dalle lezioni per la durata prevista. Le decisioni verranno rese note al Dirigente con il verbale dell'assemblea.
Art. 5.6.- PERMESSI DI USCITA
Per quanto riguarda le uscite anticipate, vanno presentate con giustificazione al Dirigente o ad un suo delegato utilizzando l'apposita sezione del libretto personale. Gli alunni minorenni, sprovvisti di giustificazione, possono uscire prima della fine delle lezioni solo se prelevati dal genitore tutore o da un suo delegato, previa identificazione e compilazione del libretto personale.
Art. 5.7 – DISCIPLINA
Gli aspetti della vita scolastica sono regolati da apposito regolamento di cui al successivo titolo 9 e oggetto di specifica approvazione.
Art. 5.8 - CORSI DI SOSTEGNO E DI RECUPERO
In base ai criteri fissati dal Consiglio d'Istituto e agli orientamenti generali espressi dal Collegio dei Docenti, su richiesta motivata dei Consigli di Classe, possono essere programmati e attuati eventuali Interventi Didattici Educativi Integrativi, o attività cosiddetta di sportello secondo quanto previsto dalla normativa vigente e compatibilmente con la disponibilità dei Docenti e la disponibilità di bilancio. I gruppi di studenti da sottoporre agli IDEI devono essere composti da un numero non inferiore a 6 e non superiore a 12 . Se il numero è inferiore, il Docente si adopererà per un lavoro di potenziamento e/o recupero in classe o laddove possibile orienterà gli alunni a corsi già in atto da parte di altri colleghi. L'attività di sportello potrà essere attivata con almeno due alunni.
Art. 5.9 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione sono disciplinati da apposito regolamento di cui al successivo titolo 10.
Art. 5.10 - MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE
Con riferimento agli alunni italiani che hanno compiuto esperienze di studio all'estero, in base alla c.m. n°181 del 17/03/1997, al loro rientro in Italia tale periodo di studio viene valutato come segue: il Consiglio di Classe sottopone gli alunni in questione ad accertamento sulle materie non comprese nel piano di studi compiuti presso la scuola estera e relative alla classe non frequentata in Italia. Sulla base dell'esito delle prove suddette, il Consiglio di classe formula una valutazione globale, che tiene conto della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni dei due ordinamenti, e che determina l'inserimento degli alunni medesimi in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla normativa vigente. Agli alunni che nella classe precedente quella non frequentata in Italia abbiano un debito formativo, viene attribuito il punteggio minimo della banda di oscillazione . Nel caso di superamento del debito nell'anno in cui è stato riammesso, il Consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale il punteggio minimo nei limiti della banda di oscillazione cui appartiene il punteggio assegnato.
Art. 5.11 - SERVIZIO DI SEGRETERIA
Il servizio di segreteria è coordinato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e svolto dal personale addetto all'ufficio ubicato presso la sede centrale. All'inizio dell'anno scolastico il Consiglio d'Istituto, previo accordo con la segreteria e nel rispetto dell'orario di lavoro del personale, stabilisce i giorni e le ore durante i quali possono essere richieste informazioni, certificazioni o altri documenti. Detto orario deve essere esposto nell'atrio ed essere rispettato. Tutti i servizi suddetti vanno richiesti ed effettuati tramite l'apposito sportello, mentre l'accesso agli uffici di segreteria è consentito a Docenti e allievi solo per servizio o per gravi e motivate ragioni.
TITOLO 6°
ATTREZZATURE
Art. 6.1 - BIBLIOTECA D'ISTITUTO
L'accesso e le modalità di utilizzo dei servizi offerti dalla biblioteca scolastica sono disciplinati da apposito regolamento di cui al successivo titolo 11 e oggetto di specifica approvazione.
Art. 6.2 - LABORATORI E SUSSIDI AUDIOVISIVI
L'applicazione diretta delle conoscenze tramite l'uso di strumenti informatici multimediali, strumenti scientifici e sussidi audiovisivi costituisce elemento essenziale per l'apprendimento e deve quindi essere garantita a tutte le classi secondo le modalità tipiche del curriculum dei diversi indirizzi presenti nel nostro Istituto e in linea con la pianificazione didattica dei Docenti. Per ogni laboratorio ed aula speciale viene individuato annualmente un responsabile i cui compiti essenziali sono:
1. aggiornare e rendere disponibile per la consultazione l'inventario della dotazione del laboratorio;
2. assicurare l'efficienza delle attrezzature e dei materiali intervenendo tempestivamente con eventuali richieste di riparazione e proposte di acquisto di nuovi prodotti;
RESPONSABILITÀ NELL'USO DEI LABORATORI
1. Il docente responsabile del laboratorio dovrà collaborare con tutti i docenti nella stesura del piano acquisti e del piano di manutenzione al fine di tenere in perfetta efficienza e funzionalità il laboratorio, a tale scopo sarà coadiuvato dall'assistente tecnico.
2. All'inizio dell'anno scolastico il Responsabile del laboratorio deve predisporre l'inventario del contenuto, sia in termini di beni strumentali che consumo.
3. Copia dello stesso sarà consegnata ad ogni docente nel reparto ed affissa all'interno dello stesso.
4. Ogni docente che utilizza il laboratorio è parimenti responsabile del materiale e ne risponderà sia per il furto che .per il danno causato dagli allievi non adeguatamente controllati e per i danni prodotti da negligenza dell'insegnante medesimo durante le prove.
5. Il materiale rubato, nel corso delle lezioni, deve essere rifuso immediatamente, in mancanza di un colpevole, dalla classe intera ed in caso di negligenza del docente, dall'insegnante stesso.
6. Se il materiale viene danneggiato per negligenza dall'insegnante che lo usa, ed è assicurato, il docente dovrà rifondere la franchigia fissa, se il materiale non è assicurato dovrà versare l'intero importo.
NORME DI COMPORTAMENTO
Durante la permanenza in laboratorio gli allievi dovranno:
NORME PARTICOLARI PER REPARTI DI LAVORAZIONE
Ogni reparto di lavorazione e ogni laboratorio è soggetto a disposizioni normative rivolte a salvaguardare l’incolumità e a prevenire ogni danno possibile.
Gli allievi operanti nei Laboratori in cui si faccia uso di macchine, apparecchi ed attrezzi in genere sono equiparati ai lavoratori (art. 3 DPR 547/1955, art. 2 DLgs
626/1994)e quindi soggetti alla normative vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Gli allievi sono tenuti pertanto, ad utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
Previsti (artt. 4-6-378 DPR 547/1955, artt. 4-5 Dlgs 626/1994, CM 119/1999).
Inoltre se non autorizzati dall’insegnante, non possono usare macchine ed apparecchiature. Tutti i richiami di avvertenza o pericolo sono tassativi.
In ogni laboratorio devono essere affissi un regolamento e procedure di utilizzo, specifici stilati del responsabile di laboratorio, in collaborazione dei docenti che fanno uso del laboratorio. Queste informazioni devono essere illustrate precisamente agli allievi che entrano in laboratorio.
USO DEGLI STRUMENTI DI SCRITTURA E DUPLICAZIONE
1. Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (macchine da scrivere, fax, fotocopiatrice, ciclostile, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. E' escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali.
COMPITI DELL'UFFICIO TECNICO
Fatte salve le competenze del DSGA, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico:
1. Coordina il lavoro degli Assistenti Tecnici.
2. Incarica e coordina i Collaboratori Scolastici e gli Assistenti Tecnici per gli interventi di ordinaria manutenzione dei locali ed arredi scolastici.
3. in collaborazione con il Capo d'Istituto, mantiene i contatti con gli Enti Locali per il normale esercizio degli immobili scolastici.
4. Riunisce gli I.T.P., su delega del Capo d'Istituto, almeno due volte all'anno:
a) tra settembre ed ottobre per determinare la natura e la quantità delle materie prime occorrenti per INTEGRARE le varie lavorazioni nel corso dell'anno scolastico;
b) nel mese di gennaio per predisporre il piano acquisti di beni strumentali e di materiale di consumo per l'anno scolastico successivo.
5. Cura che sia fatta la corretta manutenzione delle attrezzature e dei macchinari dell'Istituto avvalendosi della collaborazione degli assistenti tecnici.
6.Fa parte della Commissione di collaudo dei beni strumentali o del materiale acquistato, prima della presa in carico degli stessi nel registro dell'inventario.
7.Individua gli arredi ed i beni strumentali da acquistare, su proposte adeguatamente motivate e presentate dai Responsabili dei Laboratori e dal DSGA e procede alla richiesta delle offerte avvalendosi della collaborazione dei responsabili medesimi.
8.Per ogni acquisto di beni strumentali l'Ufficio Tecnico relaziona agli Organi Collegiali (Giunta Esecutiva e Consiglio d'Istituto) la propria valutazione tecnica, a carattere consultivo.
9.L'orario del Responsabile dell'Ufficio Tecnico è stabilito di anno in anno dal DS, sentita la disponibilità delle ore da parte dell’U.S.P.
RESPONSABILI DEI LABORATORI
Con riferimento al D.L. n°518/92 il Capo d'Istituto ogni anno scolastico sentito il parere del Collegio dei Docenti, nomina i Responsabili dei Laboratori.
COMPITI DEL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
- fare riferimento alla serie didattica delle esercitazioni concordate e previste nei piani di lavoro individuali;
- evidenziare le caratteristiche tecniche che il prodotto deve presentare, le misure ed i dispositivi di sicurezza ad essi connessi o che eventualmente bisognerà adottare ed ogni altra indicazione utile a facilitare la scelta.
Si specifica che il Responsabile per il Laboratori di Informatica, ha altresì le seguenti competenze:
COMMISSIONE TECNICA DI COLLAUDO
La Commissione Tecnica per il collaudo dei beni strumentali acquistati per integrare o dotare i reparti di lavorazione e laboratori è costituita da:
- il Responsabile del settore o Capo Dipartimento,
- il Responsabile dell'Ufficio Tecnico,
- il Responsabile del laboratorio o reparto di lavorazione che acquisirà, nella propria dotazione, la nuova attrezzatura,
- l'Assistente Tecnico di reparto.
COMPITI DELLA COMMISSIONE
Prima di procedere alla loro trascrizione sul registro degli inventari ed al pagamento della fatture, i beni strumentali durevoli, le attrezzature didattiche, tecniche e scientifiche, sono sottoposte al collaudo da parte della apposita Commissione per accertarne l’integrità, la rispondenza all'ordine effettuato, le caratteristiche, l'ottimo stato, il perfetto funzionamento. Copia del verbale di collaudo, firmata da tutti i componenti la commissione va allegata alla fattura ed unita alla pratica di acquisto, nel fascicolo del pertinente capitolo di bilancio.
La medesima Commissione propone, agli organi di competenza, l'eliminazione dei beni obsoleti, o fuori uso, per lo scarico dai registri inventariali, degli stessi, non più utilizzabili,secondo le procedure previste dalle normative vigenti.
ACQUISTO DI MATERIALI
Il materiale necessario per le esercitazioni dell'anno successivo sarà acquistato secondo le richieste dei Responsabili dei laboratori in collaborazione con i tecnici.
La ripartizione della quota spettante a ciascuna sezione (ITC – IPSIA) e ai relativi indirizzi sarà fatta dal Consiglio d'Istituto su proposta della Giunta Esecutiva in base ai criteri di disponibilità economica, razionalità e di merito.
Art. 6.3 - PALESTRA ED ATTREZZATURE SPORTIVE (CON NORME DI COMPORTAMENTO)
Norme di comportamento da assumere nello svolgimento delle lezioni di educazione fisica in palestra di Istituto. Gli alunni coinvolti nelle lezioni di educazione fisica curricolari dovranno rispettare le seguenti disposizioni:
1. accedere ai rispettivi spogliatoi, il maschile ed il femminile ordinatamente, senza correre e spingere;
2. provvedere al cambio degli indumenti, per indossare tuta, o una divisa più leggera, con scarpe ginniche pulite, correttamente allacciate;
3. togliere oggetti metallici e pendenti mobili, che possano in qualche caso determinare un pericolo per se o agli altri, a seguito di un contatto durante le attività sportive;
4. in presenza di oggetti indossati, non mobili e valutati pericolosi, si provvedere alla loro copertura a mezzo di cerotti o equivalente protezione (in tali casi gli allievi dovranno all'inizio dell'anno scolastico, esibire autorizzazione da parte dei genitori);
5. già dall'accesso nello spogliatoio si provvedere a gettare eventuali gomme da masticare, che potrebbero causare soffocamento nel corso delle esercitazioni pratiche;
6. in nessun caso, agli allievi assegnati ad uno spogliatoio sarà consentito l'accesso allo spogliatoio riservato al secondo gruppo coinvolto nelle lezioni;
7. l'accesso alla palestra nel piano superiore dovrà avvenire ordinatamente senza correre e spingere, soprattutto nel salire le scale;
8. disponendosi sulla linea di base, si parteciperà all'appello dando segnalazione immediata di eventuali condizioni personali sfavorevoli, o pregiudiziali allo svolgimento in sicurezza delle lezioni. In tale caso, sarà segnalata la propria indisponibilità, a mezzo di dichiarazione scritta e firmata da un genitore oppure dallo stesso allievo se maggiorenne. In ogni caso è fatto obbligo di segnalare qualsiasi stato di malessere personale degli allievi anche se impossibilitati ad esibire dichiarazione scritta;
9. nel corso delle esercitazioni pratiche, è in ogni caso fatto divieto di uso di attrezzatura non autorizzato dagli insegnanti, come pure l'eccesso di libertà di movimento che cagioni scivolamenti, contusioni ed impatti con l'attrezzatura di arredamento stazionata ai bordi della palestra;
10. l'uscita dalla palestra nel corso delle lezioni, per recarsi ai servizi, è consentito soltanto dopo avere ricevuta l'autorizzazione dagli insegnanti;
11. in qualsiasi caso un alunno avverta un disagio fisico o incorra in un incidente nel corso delle lezioni, dovrà tempestivamente segnalare l'evento accadutogli agli insegnanti;
12. è fatto obbligo fin dall'accesso agli spogliatoi e successivamente in palestra, di contenere la rumorosità, evitando schiamazzi inutili. Al termine delle lezioni in palestra, gli allievi hanno l'obbligo di ripristinare la propria igiene personale, provvedendo al cambio degli indumenti sudati, prima di accedere alle rispettive classi.
TITOLO 7°
GRUPPI OPERANTI NELLA SCUOLA
Art. 7.1 - GRUPPI STUDENTESCHI E GRUPPI DI STUDIO
Tutti gli studenti dell'Istituto hanno diritto di riunirsi ed organizzarsi autonomamente nell'ambito dell'Istituto per finalità conformi alle finalità della scuola. La scuola, pur consentendo l'accesso alle aule in orario extrascolastico per ragioni di studio, entro i limiti stabiliti dal Consiglio d'Istituto, richiederà alle singole famiglie una apposita autorizzazione con la quale viene sollevata da ogni eventuale responsabilità per la mancata presenza del corpo Docente. Per le riunioni dei gruppi di studenti possono essere usate aule disponibili (purché in orario non di lezione e compatibilmente con le possibilità del servizio del personale ATA), previa richiesta al Dirigente, sottoscritta da almeno due studenti, se maggiorenni o da genitori in caso di minorenni, che si assumono la responsabilità del locale e delle attrezzature. La richiesta deve:
a) per i GRUPPI DI STUDENTI:
1. pervenire alla Dirigenza almeno 5 giorni prima della riunione;
2. contenere l'indicazione dell'ordine del giorno.
b) per i GRUPPI DI STUDIO:
1. pervenire alla Dirigenza anche il giorno stesso della riunione;
2. contenere le motivazioni di studio nonché la richiesta di eventuali attrezzature. Alle riunioni possono partecipare persone estranee alla comunità scolastica solo previa autorizzazione del Dirigente scolastico e del C.d'I.. Al termine della riunione il locale deve essere pulito ed in perfetto ordine. Di questo rispondono i due sottoscrittori della richiesta. Tutti i gruppi possono richiedere di portare comunicazioni scritte nelle classi anche in orario di lezioni, preferibilmente al termine dell'ora. Le autorizzazioni vengono rilasciate dal Dirigente o dai suoi collaboratori.
Art. 7.2 - GRUPPI DI DOCENTI E A.T.A.
Tutti i Docenti e il personale A.T.A. della scuola sono liberi di riunirsi nei locali dell'Istituto fuori dell'orario di lezione o di servizio e organizzarsi in gruppi per interessi di natura culturale, didattica o sindacale. Alle riunioni, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto su richiesta fatta pervenire almeno 5 giorni prima, possono essere invitate anche persone estranee alla comunità scolastica. Al termine delle riunioni i locali usati devono essere lasciati in perfetto ordine a cura di chi ha indetto la riunione.
Art. 7.3 - GRUPPI DI GENITORI
Le riunioni dei genitori e dei relativi gruppi nei locali della scuola debbono avvenire fuori dell'orario di lezione e riguardare problemi attinenti l'attività della scuola. Le rispettive convocazioni devono essere concordate con il Dirigente. L'assemblea è convocata su richiesta del suo presidente o dalla maggioranza del comitato dei genitori o dalla richiesta sottoscritta da almeno cento genitori,come stabilito dall'art. 15 del D.L.vo n°297/94. Anche per i genitori valgono le disposizioni di cui agli art. 7.1 riguardanti l'O.d.G. e la disponibilità dei locali.
TITOLO 8°
ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE AFFISSIONE DI MANIFESTI E APERTURA DELLA SCUOLA VERSO L'ESTERNO
Art. 8.1 - ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE
L'Istituto Istruzione Superiore di Lonigo si rende promotore, attraverso i propri Organi Collegiali ed i gruppi operanti al suo interno a tale scopo, di attività culturali e ricreative. Le attività interessate dal presente articolo, eccetto quelle che sono in stretta connessione con i piani di lavoro, saranno autorizzate, previo esame, dal Consiglio d'Istituto sulla base delle proposte che verranno presentate. Nei limiti delle disponibilità di bilancio e qualora siano previste in un capitolo di spesa, le predette attività potranno essere finanziate, in tutto o in parte, a carico del bilancio dell'Istituto.
Art. 8.2 -AFFISSIONE DI MANIFESTI
Il manifesto murale, di qualsiasi forma, è riconosciuto strumento valido di comunicazione ai fini di avviso, denuncia, proposta, dibattito da parte di tutte le componenti della scuola. Per l'affissione sono stabiliti appositi spazi all'interno dell'Istituto. Ogni manifesto deve recare la data di affissione, la firma leggibile dell'estensore o di chi ne chiede l'affissione e la firma per presa visione del Dirigente scolastico. Questi, o chi lo sostituisce, non può opporsi all'affissione, salvo che ravvisi nel manifesto una ipotesi di reato. In tal caso il rifiuto dovrà essere motivato per iscritto entro tre giorni, indicando le norme penali cui si fa riferimento. Il manifesto può rimanere affisso non più di due settimane, salvo che si riferisca ad attività di più lunga durata. Si possono affiggere, sottostando alle medesime norme, anche avvisi di manifestazioni culturali, sportive, politiche, ecc.. che saranno tolti appena realizzata la manifestazione stessa. Qualora nel manifesto vengano riportati brani o ritagli di riviste o di giornali, deve essere indicata la pubblicazione dalla quale sono stati tratti e la relativa data. Nel caso in cui per uno o più manifesti non si ottemperi alle norme stabilite e non sia possibile regolarizzarli d'ufficio, essi potranno essere tolti e conservati, invitando gli affissori a regolarizzare l'affissione entro 3 giorni. Sono istituite bacheche, una per i Docenti, una per gli studenti, una per il personale A.T.A., una per le organizzazioni sindacali e una per il Comitato Genitori.
Art. 8.3 - APERTURA DELLA SCUOLA VERSO L'ESTERNO
Nei limiti delle disponibilità di orario del personale A.T.A., nonché delle disponibilità dei propri locali e delle proprie attrezzature, la scuola é aperta a tutte le istanze sociali esterne, fatta eccezione per gli orari coincidenti con il normale svolgimento delle lezioni, dove peraltro non è consentito l'ingresso di estranei. Detta disponibilità si attuerà:
TITOLO 9°
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
PREMESSA
Il presente regolamento, con riferimenti ai principi generali, ai diritti e ai doveri degli studenti, di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D.P.R. n° 249 del 24 giugno 1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti ), individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti per la loro irrogazione, e il relativo procedimento e le garanzie.
Art. 9.1 - PRINCIPI E FINALITÀ
1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari, senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Le infrazioni disciplinari influiscono solo sulla valutazione della condotta.
4. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto scolastico.
5. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione ed ispirate al principio della riparazione del danno.
Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Ad esso è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore dell'Istituto e presso Enti.
6.Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla scuola sono sempre adottati dal Consiglio di Classe e per periodi non superiori a 15 giorni.
7.L'allontanamento dello studente dalla scuola può essere disposto anche quando siano commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento, commisurata alla gravità del reato, può anche eccedere i 15 giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nell'Istituto.
9.Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
10. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive della personalità altrui.
11.E' dovere di tutti gli insegnanti e del personale A.T.A. richiamare gli studenti a comportamenti corretti.
Art.9.2 - DOVERI DEGLI STUDENTI
Gli studenti sono tenuti:
5. Ad utilizzare correttamente tutti i sussidi e le strutture dell'Istituto e a comportarsi in modo da non arrecare danno alle persone e alle cose.
6. A utilizzare i sussidi informatici solo per uso didattico. E' assolutamente vietato l'utilizzo al di fuori dell'aspetto didattico.
Art. 9.3 - MANCANZE DISCIPLINARI
4. Configurano mancanze disciplinari non gravi tutti gli altri comportamenti, diversi da quelli indicati al precedente comma, quali il seguente elenco, non esaustivo, ma solo esemplificativo:
Art. 9.4 - USO DEL CELLULARE
L'uso del cellulare, sia in chiamata che in risposta, è severamente vietato per tutti durante le ore di lezione; in caso di non ottemperanza al divieto da parte di uno studente, il cellulare potrà essere ritirato dal Docente e riconsegnato solamente nelle mani dei genitori dello studente interessato; ne è consentito l'uso solamente durante la ricreazione e la pausa pranzo. L'uso del cellulare per effettuare video riprese durante le ore di lezione potrà dar luogo a irrogazione di sanzioni per mancanze gravi (allontanamento temporaneo dall'Istituto)
Art. 9.5 - SANZIONI
L'infrazione delle regole fin qui elencate comporta l'irrogazione di sanzioni di tipo personale o collettivo.
Le sanzioni rivolte al singolo allievo sono stabilite, secondo il criterio della gravità e/o recidività secondo la seguente scala:
1. Per le mancanze non gravi sono previste:
a) ammonizioni verbali o scritte nel registro di classe, date dal Docente presente;
b) nota informativa ai genitori;
c) convocazione dei genitori su iniziativa del Docente
interessato o del coordinatore di classe e, nei casi più gravi, del Dirigente;
d) l'allontanamento temporaneo dalla classe sotto stretta sorveglianza del personale ausiliario.
2. Per le mancanze gravi è previsto l'allontanamento dall'Istituto per
un periodo commisurato alla gravità dell'infrazione, comunque non superiore ai 15 giorni.
Per le mancanze di cui al punto 2, il Dirigente, sentito il Consiglio di Classe, potrà, in alternativa all'allontanamento, applicare una sanzione consistente in un lavoro utile da prestare all'interno dell'Istituto o presso Enti previa Convenzione con gli stessi. In caso di inottemperanza da parte dell'alunno interessato, verrà ripristinata la sanzione originaria.
Le sanzioni collettive si intendono rivolte alla classe quando questa, nella sua ampia maggioranza, attui un comportamento trasgressivo, o quando, per fatti di lampante gravità non sia possibile identificare la o le persone responsabili.
Le sanzioni collettive possono consistere in:
1. Revoca della partecipazione ad attività extrascolastiche
2. Revoca della partecipazione al cineforum
3. Revoca della partecipazione a uscite e visite
4. Revoca della partecipazione al viaggio d'istruzione
Art. 9.6 - PROCEDIMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PER MANCANZE GRAVI
1. Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione annotata nel Registro di classe dal Docente rilevante, specificando il nominativo dello studente e descrivendo in maniera sintetica e puntuale la mancanza commessa.
2. In casi gravi, o particolarmente gravi, il docente interessato informa tempestivamente il Dirigente Scolastico, o il suo delegato, trasmettendo il Registro, o copia del Registro. Il Dirigente scolastico, o il suo delegato, nel termine di 15 giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di Classe e invita lo studente alla riunione per esporre le proprie ragioni a fronte delle contestazioni scritte ricevute.
3. Lo studente ha facoltà di portare prove e/o testimoni attendibili a sua difesa, nonché i propri genitori se minorenne.
4. Udito lo studente, il Consiglio di Classe, a tre componenti, e senza nessun altro presente, irroga l'eventuale sanzione a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti. Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare, da notificare all'alunno e ai suoi genitori, e da annotare nel Registro di classe e nel Registro delle sanzioni.
Art..9.7 - REGISTRO DELLE SANZIONI
E' istituito presso la segreteria didattica dell'Istituto il Registro delle sanzioni disciplinari. Sul registro vengono annotate a cura della Segreteria tutte le sanzioni irrogate nel corso dell'anno scolastico, con riferimento a ciascun allievo di ciascuna classe.
Art. 9.8 – IMPUGNAZIONI
Art.. 9.9 - ORGANO DI GARANZIA (con modifica C.d.I. del 22-11-2008)
Il Consiglio d'Istituto elegge l'Organo di Garanzia formato da uno studente, da un genitore, da un docente e dal Dirigente Scolastico e decide a maggioranza. L'Organo di Garanzia, nella prima riunione, convocata dal Dirigente Scolastico, elegge il proprio Presidente che designa il segretario verbalizzante. L'Organo di Garanzia dura in carica quanto il Consiglio d'Istituto. Per far fronte a casi di incompatibilità per ciascun componente va previsto il supplente.
Art. 9.10 - PROCEDIMENTO PER I RICORSI
TITOLO 10°
REGOLAMENTO VISITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
Art. 10.1 - PREMESSA
Il presente regolamento, che disciplina le attività di uscite e viaggi d'istruzione dell'Istituto d'Istruzione Superiore" di Lonigo, è stato elaborato sulla base della normativa esistente (circ. Min n° 291 del 14 ottobre 1992) e si propone di adattare le regole in essa espresse alla realtà del nostro Istituto al fine di omologare anche le iniziative comprese in questa importante attività didattica e di fornire ai Consigli di Classe un riferimento univoco per la loro programmazione.
Art. 10.2 - FINALITÀ'
Resta confermato che le visite guidate ed i viaggi d'istruzione, compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nella scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienza di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative proposte dall'Istituto. Si suggerisce quindi la predisposizione di materiale didattico articolato che consenta una adeguata preparazione preliminare al viaggio nelle classi interessate, fornisca appropriate informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di estensione.
Si rammenta infine che i viaggi debbono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari alle caratteristiche del nostro Istituto (mod.1).
Alla luce di quanto sopra espresso risulta evidente che spetta al Consiglio di Classe, e non al singolo docente, proporre le varie iniziative dopo averne verificato la coerenza con i contenuti del programma scolastico.
Art. 10.3 -TIPOLOGIA DEI VIAGGI
Le attività comprese nel presente regolamento si configurano nelle seguenti tipologie:
a) viaggi di istruzione e/o di integrazione culturale tesi a favorire la conoscenza degli aspetti sociali, culturali e paesaggistici delle varie zone d'Italia o dei paesi della UE al fine di favorire i processi di integrazione culturale attraverso le attività di Gemellaggio tra scuole.
b) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo finalizzati alla acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche ed in particolare a quei viaggi che in attuazione e nel rispetto dei relativi programmi di insegnamento ed in vista di una sempre più efficace integrazione tra scuola e mondo del lavoro si prefiggono le visite ad aziende, unità produttive o mostre, nonché a manifestazioni nelle quali gli studenti possono entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di studio. In questa tipologia rientrano anche le visite a realtà aziendali.
e) Visite guidate della durata di mezza giornata o di una giornata intera, e con esclusione del viaggio in orario notturno, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, ecc..
d) Viaggi connessi ad attività sportiva ove rientrano sia le specialità sportive tipicizzate sia le attività genericamente intese come sport alternativi, quali escursioni, campeggi, settimane bianche, campi scuola, partecipazione a manifestazioni sportive.
Si ricorda che anche questo tipo di viaggi ha come scopo preminente, oltre alla socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe. E' pertanto indispensabile che queste iniziative siano programmate in modo da lasciare sufficiente spazio alla parte didattico-culturale.
e) Scambi educativi con l’estero con la finalità del potenziamento delle competenze dell’indirizzo specifico degli studi. La classe che effettua lo scambio non fruirà per quell’anno del viaggio di istruzione, potrà solo effettuare uscite didattiche di un solo giorno.
Il numero di giorni fruibili per le iniziative dirette al potenziamento delle competenze linguistiche è fissato nei limiti delle circolari ministeriali in materia, con possibilità di deroga di cui al successivo art. 10.7.
Art. 10.4 - DESTINATARI
1. Sono gli alunni dell'Istituto iscritti e regolarmente frequentanti. È opportuno che, ad uno stesso viaggio, partecipino studenti compresi nella medesima fascia di età sussistendo esigenze ed interessi per lo più comuni. La partecipazione dei genitori degli alunni può essere consentita a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'Istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.
2. Per gli alunni minorenni è tassativo acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. L'autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma le famiglie dovranno comunque essere informate con comunicazione scritta che dovrà, poi, pervenire alla scuola.
3. Nessun viaggio d'istruzione può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi.
4. Per le visite guidate è richiesta la presenza di tutti gli alunni della classe. Potranno essere effettuate visite anche con la presenza di almeno il 90% degli allievi purchè gli stessi siano disposti a sopportare l’intero onere del viaggio.
5. In caso di assenza dell'alunno che aveva aderito e versato l'importo l'intera somma sarà restituita compatibilmente con il rendiconto economico del viaggio solo dopo la presentazione, per iscritto, della giustificazione del genitore o di chi ne fa le veci, per malattia (certificato medico) o per gravi problemi di famiglia. In assenza di una valida giustificazione il deposito cauzionale e il saldo
non saranno restituiti. L'assenza va comunicata alla Segreteria il giorno stesso dell'uscita
5. Qualora il viaggio non venga effettuato il deposito cauzionale ed il saldo saranno completamente restituiti.
Art. 10.5 - DESTINAZIONE
I viaggi d'istruzione possono essere organizzati per l'Italia e per l'Estero con le limitazioni successivamente indicate. Ai viaggi possono partecipare, per un massimo di sei giorni:
a) Gli alunni delle classi prime e seconde, senza pernottamento, nel territorio nazionale
b) Gli alunni delle classi terze e quarte, con al massimo tre pernottamenti, nel territorio nazionale
e) Gli alunni delle classi quinte, con al massimo cinque pernottamenti, nel territorio nazionale o di un paese straniero preferibilmente aderente alla UE.
Art. 10.6 - ORGANI COMPETENTI
1. I viaggi d'istruzione sono rimessi all'autonomia decisionale degli organi collegiali della scuola, in particolare spetta ai Consigli d'Istituto, ai sensi del DPR n° 416 del 31-5-74, art 6, determinare sulla base delle accertate disponibilità finanziarie i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle iniziative attinenti al presente regolamento.
2. Sarà compito del Consiglio d'Istituto stabilire l'importo massimo di spesa per ogni alunno complessivamente sia per le visite didattiche che per i viaggi d'istruzione.
Art. 10.7 - DURATA DEI VIAGGI E PERIODI DI EFFETTUAZIONE
1. Considerata l'opportunità che non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe appare adeguato indicare in sei giorni il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi di istruzione e le attività sportive, per ciascuna classe, da utilizzare in unica o più occasioni. Il limite di sei giorni può essere superato, in via del tutto eccezionale e previa autorizzazione scritta dell'Ufficio scolastico provinciale, in presenza di specifici progetti organicamente inseriti nella programmazione didattica che intendono conseguire obiettivi di particolare importanza formativa e di rilevante interesse (scambi culturali)
2. E' fatto divieto di effettuare visite e viaggi:
3. È opportuno tenere nella dovuta considerazione anche i problemi relativi alla sicurezza cercando di evitare i periodi di alta stagione, i ponti festivi, la collocazione dei viaggi in periodi di massima affluenza delle scolaresche, e concordando preventivamente con i responsabili dell'ente o luogo di visita i tempi e le modalità che possano meglio consentire una fruizione ottimale dell'iniziativa.
4. Sempre per ragioni di sicurezza è fatto divieto di intraprendere qualsiasi viaggio nelle ore notturne.
5. E' opportuno che il giorno previsto per il rientro in loco dai viaggi di'istruzione di più giorni coincida con il sabato.
Art. 10.8 - DOCENTI ACCOMPAGNATORI
1. L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di una attenta ed assidua sorveglianza degli alunni in ogni momento dell'attività (mod.2), con l'assunzione della responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n°312 che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave.
Una vigilanza così esercitata va intesa non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico che può venire danneggiato a seguito di comportamenti irresponsabili di singoli alunni o gruppi di essi.
2. I docenti accompagnatori saranno, individuati tra i docenti appartenenti
alla classe frequentata dagli alunni partecipanti al viaggio e preferibilmente
di materie attinenti alle sue finalità. Solo in casi particolari si potrà ricorrere a docenti non appartenenti alla classe. Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive la scelta degli accompagnatori cadrà preferibilmente sui docenti di Educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie.
3. Per i viaggi all'estero si avrà cura che almeno uno degli accompagnatori possieda un'ottima conoscenza della lingua del paese da visitare o di una lingua veicolare di grande diffusione.
4. Il numero degli accompagnatori deve essere proporzionale al numero degli alunni accompagnati nella misura di un accompagnatore ogni 15 alunni. Tale numero può essere aumentato fino ad un massimo di tre accompagnatori per classe qualora se ne ravvisi l'opportunità ed il bilancio scolastico lo consenta (ad es. in presenza di alunni diversamente abili).
5. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere alla designazione di un qualificato accompagnatore nei limiti già citati nel presente punto, e di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione.
6. Ai fini del conferimento dell'incarico il Dirigente scolastico individua i docenti tenendo conto della loro effettiva disponibilità.
7. Qualora qualche docente risultasse, per gravi motivi, impossibilitato a partecipare al viaggio o alla visita guidata si provvedere a sostituirlo con un docente supplente, individuato già in sede di Consiglio di Classe).
8. Deve essere assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori in modo da escludere che la partecipazione di uno stesso docente a più viaggi costituisca un danno, a causa della ripetuta o prolungata assenza dello stesso, per le altre classi in cui esso si trova ad operare .
Tale limitazione non si applica alle visite guidate risultando prevalente la competenza del docente accompagnatore rispetto alle strutture oggetto della visita.
Rimane comunque auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori.
9. I docenti accompagnatori, o, fra essi, quelli nominati capo gita, dovranno produrre, a viaggio concluso, una relazione dettagliata sui vari aspetti didattici, organizzativi e comportamentali emersi nel corso dell'esperienza. La relazione degli accompagnatori consente al Dirigente Scolastico di riferire , a sua volta, all'ufficio scolastico provinciale o all'organo collegiale che ha deliberato l'effettuazione del viaggio.
10. Tutti i partecipanti ai viaggi, compresi i docenti accompagnatori ed eventuali altri adulti partecipanti, devono essere coperti da assicurazione contro gli infortuni.
Art. 10.9 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI
Nelle sistemazioni alberghiere gli alunni dovranno comunicare al docente di riferimento il nominativo degli occupanti di una medesima stanza e a mantenere invariata la propria reperibilità.
Eventuali danni agli arredi o alle cose della struttura ospitante saranno addebitati al responsabile del danno o, in caso non sia possibile individuarlo, agli occupanti della stanza i quali hanno comunque il dovere di adoperarsi perché non vengano compiuti atti vandalici a danno della struttura ospitante o delle proprietà personali proprie o dei compagni. Durante i viaggi è proibita l'assunzione di sostanze alcoliche o di altre sostanze non consentite dalla legge italiana. Sono sconsigliati l'assembramento ed è vietato il fumo negli spazi, solitamente limitati, delle stanze . In generale si raccomanda di evitare tutti quei comportamenti che possono arrecare danno o disturbo al prossimo e rischiano di trasformare un’occasione di gioioso apprendimento in una esperienza negativa per sé e per gli altri.Art. 10.10 - PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO
1. Il docente che si assume l'incarico di organizzare il viaggio deve
presentare alla Commissione viaggi, entro il 30 novembre, il progetto
didattico del viaggio di istruzione (mod. A), coerente con la programmazione del
Consiglio di Classe, contenente l'indicazione di:
- meta del viaggio, data e durata
- obiettivi educativi e didattici
- classi coinvolte e numero di alunni partecipanti per classe;
- docenti accompagnatori
- programma analitico; mezzo di trasporto; delibera di approvazione del Consiglio di Classe.
2. Il docente organizzatore deve:
- raccogliere le dichiarazioni di autorizzazione delle singole famiglie;
- distribuire tempestivamente un foglio illustrativo dell'itinerario e della sistemazione alberghiera;
- raccogliere il deposito cauzionale e poi la restante somma del viaggio o delegare quest'incarico al rappresentante della classe;
- versare o accertarsi che sia stato versato un deposito cauzionale, pari al 30% almeno 2 settimane prima della data stabilita per la partenza, sul conto corrente postale o bancario della scuola nella misura di un versamento per ogni classe o di un versamento collettivo;
- versare o accertarsi che sia stata versata la restante somma del costo del viaggio almeno 1 settimana dalla data di partenza, sul conto corrente postale della scuola nella misura di un versamento per ogni classe o di un versamento collettivo;
- consegnare alla segreteria le ricevute dei versamenti effettuati; presentare alla segreteria la relazione finale, presentare la richiesta d'indennità di missione per i docenti accompagnatori.
Tale progetto didattico dovrà ottenere l'approvazione del Collegio dei Docenti.
3. La richiesta dei preventivi alle agenzie avverrà a cura della segreteria, sulla scorta delle seguenti indicazioni fornite dal docente accompagnatore nei giorni immediatamente successivi all'approvazione del Consiglio di classe:
4. I preventivi, che devono pervenire alla scuola entro la data e l'ora specificati nella richiesta, in busta chiusa sulla quale deve essere riportato il riferimento del viaggio, vengono aperti dalla Commissione Viaggi (di questa fase verrà redatto apposito verbale) che provvederà ad inoltrarli ai docenti organizzatori ed accompagnatori per un eventuale esame insieme ai rappresentanti dei genitori e degli studenti
5. Il Consiglio di Istituto delibera, il preventivo più adeguato alle richieste, in relazione al tetto fissato di spesa. Il docente organizzatore prenderà contatto con l'agenzia di viaggio prescelta per accordi od eventuali aggiustamenti dell'itinerario, purché questi non comportino un aggravio della quota pro capite.
Art. 10.11 - USCITE BREVI
1. Per le uscite brevi finalizzate a visitare musei, mostre, ad assistere a spettacoli teatrali, cinematografici ecc., ed effettuate con i mezzi pubblici, qualora coinvolgano l'orario curricolare, è necessario seguire una precisa procedura :
Art. 10.12 - RELAZIONE FINALE
1. Al termine del viaggio o dell'uscita il docente capo gita dovrà produrre una breve ma puntuale relazione riguardante l'esperienza appena conclusa relativamente a :
a) Pullman e servizi d'agenzia;
b) sistemazione;
c) servizio guide;
d) comportamento degli studenti;
e) aspetti culturali e sociali;
f) docenti accompagnatori.
TITOLO 11°
REGOLAMENTO BIBLIOTECA D'ISTITUTO
Dal Manifesto Unesco sulla biblioteca scolastica "...La biblioteca scolastica consente agli studenti l'acquisizione di abilità per l'apprendimento lungo l'arco della vita e lo sviluppo dell'immaginazione, rendendoli cittadini responsabili........ La biblioteca scolastica fornisce servizi, libri e risorse per l'apprendimento che consentono a tutti i membri della comunità scolastica di acquisire capacità di pensiero critico e di uso efficace dell'informazione in qualsiasi forma e mezzo, con legami con il più ampio sistema bibliotecario e informativo ...."
Art. 11.1.- COMPITI DELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA
La biblioteca scolastica ha il compito di sviluppare l'abitudine alla lettura autonoma e avvicinare ai metodi di ricerca delle informazioni:
• si presenta come elemento attivo nel processo educativo
• è rivolta alla didattica e all'educazione alla lettura
• si propone di:
a) fare dello studente un "utente abituale" della biblioteca; un "utente esperto" del sistema bibliotecario, al fine di renderlo capace di utilizzare autonomamente le risorse librarie e multimediali disponibili.
b) raggiungere l'obiettivo per cui chi, all'interno delle scuole, cercherà informazioni su un determinato argomento o autore possa sapere quanti e quali libri, quante e quali audio-videocassette, quanti e quali software, cd-rom, ecc. sono disponibili in biblioteca.
e) far diventare la biblioteca, mediante la informatizzazione del catalogo di tutte le risorse multimediali presenti nella scuola, nodo essenziale della rete dei servizi didattici e memoria storica della scuola, nonché servizio per i cittadini.
Art. 11.2. - COSTITUZIONE
La Biblioteca Scolastica Multimediale (BSM) è costituita da: - biblioteca, -postazione Internet, - raccolte di: audiocassette, videocassette, Cd-Rom (collocati presso aula audiovisivi).
Art. 11.3 - FUNZIONE
La BSM svolge le seguenti funzioni primarie: conservare ordinatamente le opere editoriali, i materiali audiovisivi, i libri di proprietà dello stesso Istituto - aggiornare le raccolte - supportare le attività didattiche ordinarie permettendo le attività di ricerca ed aggiornamento - incentivare il gusto e l'abitudine alla lettura ed alla consultazione di opere editoriali in genere e favorire la diffusione della cultura - promuovere iniziative atte a favorire l'inserimento organico della Biblioteca scolastica all'interno delle varie attività d'Istituto e del territorio.
Art. 11.4 - RISORSE
La definizione e la gestione delle finalità culturali, educative e didattiche e la scelta delle opere editoriali da acquistare spettano al Collegio dei Docenti, al Dirigente Scolastico ed al Consiglio d'Istituto, i quali possono operare attraverso la Commissione Biblioteca o persone delegate allo scopo. La biblioteca scolastica dispone, per l'incremento e la conservazione delle raccolte, di specifici fondi. L'utilizzo, l'acquisto e la manutenzione del patrimonio destinato al funzionamento della biblioteca scolastica spettano al Consiglio d'Istituto. La suppellettile libraria, le opere editoriali in genere e gli audiovisivi, la mobilia e le attrezzature per la conservazione e la migliore utilizzazione di tutto il materiale in carico, sono affidate per la tutela e la conservazione al Responsabile della Biblioteca.
Art. 11.5 - ORDINAMENTO INTERNO
1. Le opere editoriali e gli audiovisivi che entrano in Biblioteca costituenti patrimonio dell'Istituto vanno registrati nel "registro d'inventario". Il numero progressivo d'inventario va indicato sull'opera stessa ad inchiostro. Tutti i libri e gli audiovisivi che tornano dal prestito devono essere ricollocati al loro posto giorno per giorno dal personale addetto.
2. La Biblioteca deve possedere un catalogo informatizzato per una diretta consultazione per tutti gli utenti, compilato secondo i parametri della Rete Bibliotecaria.
3. Ogni opera catalogata avrà la sua collocazione indicata dalla segnatura riportata all'esterno ed all'interno di ogni volume o pezzo.
4. Per la gestione dei prestiti è predisposti n°1 registro per il prestito agli alunni, agli insegnanti e al personale ATA:
All'uscita del libro il personale addetto deve annotare nel registro prestiti predisposto:
- N° Prestito (progressivo)
- Data Consegna
- Richiedente
- Autore
- Titolo
- Numero d'ingresso
Al rientro del libro annotare nello stesso registro:
- Data Restituzione e firma dell'utente (garanzia del rientro effettivo)
Per favorire il controllo dell'entrata e dell'uscita del libro, viene consegnato unitamente al testo un segnalibro che riporta alcuni dati sopraindicati. Si può prenotare il prestito di un libro con le seguenti modalità:
- Segnalazione scritta sul foglio predisposto in biblioteca;
- Prenotazione inviando una e-mail all'indirizzo: bibliorosselli@interplanet. it.
E' importante annotare sempre nel registro il prelievo dei libri, guide turistiche, atlanti ecc. in modo che si possa "sapere" dov'è il materiale librario perché altri potrebbero richiederne l'uso.
5. Alla fine di ogni anno scolastico va eseguita la revisione delle raccolte constatando gli ammanchi ed i guasti che andranno elencati su apposita nota firmata dal personale addetto alla revisione stessa. Gli ammanchi gravi verranno comunicati immediatamente ed ufficialmente al Responsabile della Biblioteca.
Art. 11.6 - DIREZIONE DELLA BIBLIOTECA
1. Il responsabile della Biblioteca viene nominato ogni anno dal Collegio dei Docenti e ha l'obbligo di promuovere tutte le iniziative utili perché le dotazioni librarie e di audiovisivi si accrescano e si aggiornino nel miglior modo possibile, compatibilmente con i mezzi economici a disposizione e in riferimento ai fini a cui è preposta la Biblioteca, e di assicurare l'efficienza del servizio nel pieno rispetto di tutte le disposizioni contemplate nel presente regolamento. Alla fine di ogni anno scolastico, il Responsabile relazionerà al Collegio Docenti ed al Dirigente Scolastico sull'andamento del servizio, sulle proposte e sui progetti migliorativi e/o innovativi in fase di valutazione.
2. La Biblioteca Scolastica Multimediale è gestita da una Commissione, presieduta dal Responsabile della Biblioteca.
3. La Commissione si riunisce almeno tre volte all'anno nei locali della Biblioteca svolgendo le seguenti mansioni:
a) stabilire criteri e priorità per dar corso alle varie proposte di acquisto raccolte;
b) valutare e selezionare le varie richieste relative all'acquisto di libri, periodici, quotidiani, sussidi audiovisivi;
e) avanzare proposte al Consiglio d'Istituto per ampliare e migliorare la fruibilità del servizio erogato e/o per ottimizzarne la gestione nonché per proporre variazioni e/o integrazioni al presente regolamento;
d) proporre all'utenza, attraverso i Docenti coordinatori, attività e materiali di approfondimento culturale. Di ogni seduta verrà redatto apposito verbale. Al Responsabile della Biblioteca spetta il compito di indire le sedute della Commissione Biblioteca, sulla base di un apposito ordine del giorno.
Art. 11.7- PERSONALE ADDETTO
1. Il personale addetto alla Biblioteca è il seguente:
a) Il Responsabile della Biblioteca
b) Gli insegnanti addetti alla distribuzione dei libri
c) Un collaboratore scolastico
d) Gli insegnanti membri della Commissione Biblioteca
2. L'insegnante bibliotecario, con l'ausilio di un collaboratore scolastico:
a) distribuisce i volumi richiesti, assicurandosi che ne sia presa nota nell'apposito registro, con l'indicazione del nome e cognome del lettore, del nome dell'autore, del titolo dell'opera, del giorno della consegna e della collocazione;
b) cataloga i volumi e gli audiovisivi;
e) vigila che i frequentatori tengano un comportamento
consono alla particolare funzione del luogo e che non sia
arrecato danno alcuno al patrimonio in gestione;
d) procede ad una sommaria verifica dei volumi, man mano che vengono restituiti dai singoli lettori, per accertare ed eventualmente addebitare eventuali deterioramenti;
e) ricolloca al loro posto i libri restituiti;
f) adempie a tutti gli altri incarichi che, nell'interesse del servizio della biblioteca, gli sono stati affidati.
Art. 11.8 - COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI:
a) eseguire la pulizia di tutti i locali e dei mobili:
b) spolverare i volumi e trasportarli all'interno della Biblioteca;
c) segnalare al Responsabile eventuali danni che rilevati nei locali in generale o nella mobilia in particolare;
d) coadiuvare, quando ne venisse fatta esplicita richiesta, il bibliotecario nel mantenimento del buon ordine nelle sale e nei locali frequentati dal pubblico e nel funzionamento della biblioteca stessa limitatamente alle mansioni concordate.
Art. 11.9 - USO DELLA BIBLIOTECA
1. La Biblioteca è aperta ai Docenti, agli studenti, al personale dell'Istituto, ai genitori degli alunni, agli studenti ed ai docenti delle Scuole della Rete delle biblioteche per studio, lettura, visita e prestito in ore stabilite dalla Commissione Biblioteca. L'orario di apertura e delle attività dovrà essere trasmesso tramite circolari, cartelli, avvisi e tempestivamente comunicato al responsabile della Rete delle biblioteche scolastiche, così che possa essere consultabile attraverso la scheda informativa reperibile nella pagina di apertura del sito www.rbsvicenza.org, alla voce Biblioteche scolastiche.
2. Gli alunni dell'Istituto possono accedere alla Biblioteca Scolastica Multimediale:
a) per usufruire del servizio prestiti, previo il permesso dell'insegnante di classe in servizio nell'orario di apertura agli utenti della BSM;
b) per effettuare consultazioni, qualora la classe sia accompagnata dall'insegnante in orario oppure singolarmente durante la presenza del personale della biblioteca;
c) per partecipare alle attività promosse dalla Biblioteca scolastica;
Gli altri utenti possono accedere alla Biblioteca, sia per i prestiti che per le consultazioni, nelle ore di apertura al pubblico.
3. La ricerca di un'opera per la lettura in sede o per il prestito può essere fatta direttamente dall'utente oppure l'utente può essere aiutato dal bibliotecario e dai suoi collaboratori. La durata del prestito è di 40 giorni. Il prestito è rinnovabile purché non vi sia stata nel frattempo un'altra richiesta per lo stesso libro, la richiesta di rinnovo deve essere fatta quattro giorni prima della scadenza. Per il prestito interbibliotecario la scadenza è di 40 giorni se effettuato con una scuola della Rete Biblioteche scolastiche, 30 giorni se effettuato con una Biblioteca della Rete Pubblica. Di norma, agli utenti, non è consentito il prestito di più di 2 opere o di 2 audiovisivi. Il prestito agli alunni è normalmente consentito solo fino al mese di maggio e con rientro entro il 31 del medesimo mese; dopodiché ogni singola richiesta, debitamente motivata, deve essere autorizzata direttamente dal bibliotecario. Chi riceve un'opera in prestito non può prestarla a sua volta ad altre persone, neppure a titolo provvisorio.
4. Non è consentito il prestito delle seguenti opere, salvo specifica deroga motivata e concessa di volta in volta dalla Direzione:
- manoscritti e libri rari;
- opere considerate di particolare valore artistico e bibliografico su parere insindacabile della Commissione Biblioteca in carica;
- opere che, a giudizio della Direzione, siano in condizioni che se ne sconsigli il prestito;
- opere non ancora registrate o bollate o collocate o da controllare o riordinare o infine da restaurare;
- dizionari, manuali, atlanti, grammatiche, enciclopedie o testi ed opere di uso frequente e presenti in copia singola al momento della richiesta.
5. Chi restituisce le opere con ritardo verrà ammonito una prima ed una seconda volta, dopodiché la Direzione potrà prendere nei suoi riguardi provvedimenti restrittivi del prestito o della relativa durata. La perdita o il deterioramento di un'opera da parte del lettore comportano il risarcimento del danno all'Istituto nella forma e per l'ammontare che di volta in volta verranno stabiliti dal responsabile.. Per gli studenti minori d'età, saranno ritenuti responsabili i genitori. Chi si rende colpevole di sottrazione o guasto intenzionale delle opere avute in prestito, o in lettura, sarà sospeso dall'accesso alla Biblioteca e dal prestito per un periodo che verrà stabilito dalla Commissione Biblioteca e sottoposto ad un risarcimento danni commisurato all'entità del danno cagionato. Analogo provvedimento sarà preso contro coloro che, ripetutamente invitati e quindi diffidati a restituire le opere avute in prestito, non abbiano inteso procedere a tale restituzione.
6. L'esclusione dalla Biblioteca per un certo periodo sarà intimata dal Dirigente, su indicazione del Responsabile di biblioteca, anche a coloro che nei locali adibiti a Biblioteca mantenessero un comportamento scorretto o indecoroso o di proposito deteriorassero mobili o altre attrezzature.
7. Il regolamento relativo al comportamento degli utenti è proposto dalla commissione Biblioteca al Consiglio d'Istituto e, dopo l'approvazione, va esposto all'esterno dei locali.
8. Il regolamento relativo al comportamento degli utenti prevede che sia vietato:
a. parlare ad alta voce, introdurre cibi e bevande, utilizzare apparecchiature rumorose (es. telefoni cellulari) e arrecare disturbo in qualsiasi modo.
b. alterare la segnaletica affissa nei locali, introdursi senza autorizzazione nei locali, utilizzare apparecchiature e materiale di cui si serve il personale per l'espletamento delle sue funzioni.
e. introdurre nella biblioteca borse, buste o altri tipi di contenitori; tali oggetti devono essere depositati all'ingresso della biblioteca.
d. danneggiare i libri e apporvi segni o annotazioni.
e.occultare libri e portarli fuori dal settore di appartenenza, né è consentito, ad eccezione dei casi autorizzati dal personale della biblioteca, ricollocare libri sugli scaffali.
f. portare fuori dai locali della biblioteca, anche temporaneamente, libri o altro materiale documentale, salvo quanto previsto dalle regole sul prestito, o casi eccezionali soggetti ad autorizzazione del personale.
g. prendere in consultazione o in prestito materiale bibliografico prima che sia perfezionato l'iter dell'acquisizione e della catalogazione.
9. Il personale è a disposizione dell'utenza per la segnalazione di eventuali disagi o proposte di miglioramento dei servizi; proposte e reclami possono essere inoltrati per iscritto al Responsabile della biblioteca scolastica.
Art. 11.10 - COOPERAZIONE INTERBIBLIOTECARIA
1. Ai fini di ampliare e potenziare le funzioni di informazione e documentazione della biblioteca, nonché la promozione delle attività ad essa attinenti, la Biblioteca scolastica promuove ed aderisce a forme di collegamento e cooperazione con altre biblioteche scolastiche e con la Biblioteca civica di riferimento, attraverso apposite convenzioni e accordi di programma.
2. La biblioteca scolastica dell'Istituto Istruzione Superiore di Lonigo aderisce alla Rete bibliotecaria scuole vicentine, attraverso l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto della Convezione con la Rete bibliotecaria scuole vicentine, allo scopo di:
a) fare dello studente un "utente abituale" della biblioteca; un "utente esperto" del sistema bibliotecario, al fine di renderlo capace di utilizzare autonomamente le risorse librarie e multimediali disponibili.
b) raggiungere l'obiettivo per cui chi, all'interno delle scuole della rete, cercherà informazioni su un determinato argomento o autore, possa sapere quanti e quali libri, quante e quali audio-video-cassette, quanto e quale software, cdrom, ecc. sono disponibili nel catalogo unificato delle scuole aderenti alla Rete.
e) far diventare la Rete bibliotecaria scuole vicentine, mediante la informatizzazione del catalogo di tutte le risorse multimediali presenti nelle scuole aderenti, nodo essenziale della rete dei servizi didattici e memoria storica per le scuole, nonché servizio per i cittadini.
d) far diventare la Rete bibliotecaria scuole vicentine un punto di riferimento territoriale, aprendo la consultazione e il prestito anche a un pubblico esterno.
3. La biblioteca scolastica che aderisce alla Rete bibliotecaria scuole vicentine deve attenersi alle condizioni espresse nella Convenzione, previa ammenda o espulsione dalla Rete.
4. La biblioteca scolastica che aderisce alla Rete bibliotecaria scuole vicentine è tenuta a conformarsi ai parametri di servizio concordati nella Rete per quanto concerne:
a) le regole di catalogazione
b) la disponibilità al prestito interbibliotecario all'interno della Rete bibliotecaria scuole vicentine e all'interno della Rete provinciale delle biblioteche pubbliche
c) l'aggiornamento della scheda informativa della propria biblioteca.
5. La biblioteca delle scuole aderenti alla rete, funziona sotto la sorveglianza di uno o più Docenti responsabili che garantiscono il collegamento con la Rete e il rispetto degli accordi approvati. In particolare sarà designato/i uno o più Responsabile/i al collegamento con la Rete, il/i cui nominativo/i sarà/anno comunicato/i al Responsabile della Rete bibliotecaria scuole vicentine.
6. Il/i Responsabile/i al collegamento con la Rete, il/i cui nominativo/i sarà/anno comunicato/i al Responsabile della Rete bibliotecaria scuole vicentine, dovrà/anno rendere conto delle proprie mansioni al Responsabile della Biblioteca se. e al Dirigente dell'Istituto.
7. Il Responsabile della biblioteca scolastica al collegamento con la Rete, avrà i seguenti compiti:
a) catalogare secondo le indicazioni della Rete
b) esaminare periodicamente i Materiali consultabili nella prima pagina del sito della Rete
c) creare il collegamento per il prestito interbibliotecario con la biblioteca scolastica presso la referente biblioteca pubblica
d)aprire quotidianamente la posta riguardante la biblioteca scolastica
SCELTE ADOTTATE DALL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
DI LONIGO PER L'ANNO SCOLASTICO IN CORSO
• Durata dell'ora di lezione 50 minuti
• Inizio delle lezioni ore 08.10 minuti
• L'insegnante e gli allievi devono essere in classe alle ore 8.05 minuti
• I motorini e le biciclette vanno posteggiate negli appositi spazi
• Orario delle lezioni:
Prima ora 08.10 – 9,00
Seconda ora 09,00 - 9,50
Terza ora 09,50 - 10,40
Intervallo 10.40 -10,50
Quarta ora 10,50 –11,40
Quinta ora 11,40 – 12,30
Sesta ora 12,30 – 13,20
• Orario di apertura al pubblico degli uffici (anche per i Docenti):
Dalle ore 10.30 alle ore 13.00
Per il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ricevimento solo su appuntamento.
RITARDI
• Per un ritardo fino a cinque minuti (entrata entro le 08,15) gli insegnanti possono autorizzare l'entrata senza giustificazione.
• Per un ritardo fino a venti minuti (entrata entro le ore 08.30) è obbligatorio presentare la giustificazione sul libretto personale (anche il giorno dopo).
• Dopo le ore 8.30 gli allievi possono entrare in classe solo alla seconda ora e devono rimanere nei corridoi della classe sorvegliati dal collaboratore scolastico del piano.
• L'insegnante riporta nel registro di classe il ritardo.
• Per entrata in ritardo gli studenti possono entrare solo dall'ingresso centrale.
• Solo per gravi difficoltà di trasporto (o altri motivi documentati) il Preside può concedere dei permessi permanenti di entrata in ritardo o uscita anticipata (da riportare sul registro di classe).
ASSENZE
Gli studenti possono assentarsi dalle lezioni solo per gravi e comprovati motivi. Le giustificazioni presentate sul libretto personale e riportate sul registro di classe devono essere ben circostanziate (per esempio No "motivi familiari", Si "ricovero ospedaliero di un genitore").
Per una assenza superiore a cinque giorni è obbligatorio allegare alla giustificazione del libretto il certificato medico.
Se le assenze inferiori ai 5 giorni si ripetono, il coordinatore di classe avviserà il Dirigente scolastico che lo comunicherà alla famiglia.
I Docenti delle prime ore sono delegati a giustificare le assenze fino a 5 giorni; negli altri casi provvede il Dirigente o un suo delegato (compresi i permessi di entrata/uscita fuori orario da presentare entro la prima ora nell'atrio d'entrata).
La giustificazione può essere accettata anche il giorno dopo (da riportare nel registro di classe).
II ritardo superiore a tre giorni nella giustificazione delle assenze comporterà l'irrogazione di sanzioni disciplinari.
Nel caso di astensione collettiva il giorno dopo è obbligatorio presentare la dichiarazione dell'assenza firmata dai genitori.
In caso di malore gli allievi minorenni possono uscire solo se prelevati da un genitore o da un suo delegato.
USCITE DALL'AULA
Si può uscire dall'aula solo in caso di reale necessità. E’ di norma vietata l'uscita specialmente alla prima e quarta ora di lezione (dopo l'intervallo), così come è vietato l'uso delle macchinette durante le lezioni;
USO DEL TELEFONO
È severamente vietato l'uso del telefonino durante le lezioni (vale anche per i Docenti).
DANNI AL MATERIALE DELL'ISTITUTO
Ogni alunno risponderà dei danni provocati alla scuola. Ogni alunno è responsabile delle proprie cose e non deve lasciare incostuditi oggetti di valore. Il responsabile della scuola non avrà alcuna responsabilità in caso di furto.
DIVIETO DI FUMARE
In tutto lo stabile (anche nei bagni) è severamente vietato fumare. E’ tollerato il fumo nelle pertinenze dell’edificio scolastico (cortile) limitatamente all’orario antecedente l’inizio delle lezioni, durante l’intervallo e alla fine delle lezioni.
ASSEMBLEA DI ISTITUTO.
Gli studenti possono guardare un film all'interno dell'Assemblea di Istituto, solo dopo che il Comitato degli Studenti, una volta scelto il titolo del film, abbia seguito la seguente procedura:
1 ) procurare il preventivo di spesa al fine di poter controllare se esiste la copertura finanziaria, riportando il numero indicativo dei partecipanti
2) procurare una recensione del film al fine di poterne discutere in classe con l'insegnante di Italiano
3) acquisire parere non negativo per la visione del film da parte di tutti gli Insegnanti di Italiano, con firma per accettazione sul retro della domanda di richiesta di Assemblea di Istituto.
4) presentare la richiesta al Dirigente per l'approvazione.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Con l'approvazione del presente regolamento, da parte degli Organi Collegiali, cessano di avere efficacia tutte le precedenti deliberazioni o regolamentazioni concernenti le materie disciplinate dal presente regolamento. Qualsiasi proposta di modifica del presente regolamento deve essere presentata per iscritto al Consiglio d'Istituto con la formulazione specifica delle modifiche, aggiunte o soppressioni richieste. Le proposte possono essere presentate al Consiglio d'Istituto dal Dirigente scolastico o dalle varie componenti dell'Istituto quando siano sottoscritte da almeno un terzo della componente richiedente.
Il presente Regolamento entra in vigore con l'anno scolastico 2007-2008, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo d'Istituto dell'avviso di approvazione definitiva. Successivamente copia del Regolamento dovrà essere esposta in ogni aula e sarà oggetto di lettura nella fase iniziale di ogni anno. Chiunque altro ne può fare richiesta con spese di riproduzione a proprio carico.
La Commissione Regolamento d'Istituto
docente_____________________________
docente___________________________
docente______________________________
Rappresentante personale A.T.A._______________________________
Presidente del Consiglio d'Istituto _________________
Rappresentante degli alunni____________________________
Lonigo (VI),................................................................
IL DIRIGENTE SCOLASTICO